Rinnovo della patente di guida: le domande più frequenti e come fare
Ecco le domande più frequenti sul rinnovo della patente di guida e quali procedimenti e documenti sono necessari per avere la licenza rinnovata
La patente di guida è essenziale per circolare con le autovetture (ma risulta essenziale per guidare anche moto e ciclomotori) e, una volta scaduta (con la data di scadenza che viene resa nota direttamente sulla carta), deve essere necessariamente rinnovata.
In cosa consiste il rinnovo della patente?
Il rinnovo consiste in una visita per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte di medici abilitati.
Dove è possibile rinnovare la patente?
In una delle tante scuole guida che ci sono sul territorio italiano, previo appuntamento e la consegna dei documenti necessari. Oppure nello studio di un medico che può effettuare visite mediche che abilitano alla circolazione stradale tramite la patente.
In cosa consiste la visita medica?
Il medico sottopone il paziente ad un semplice questionario dove dovrà indicare eventuali problemi cardiocircolatori, diabete mellito o di epilessia, malattie articolari, urogenitali o del sangue, se è alle prese con patologie mentali, neurologiche ed endocrine. Poi verrà effettuato un controllo della vista tramite una semplice visita.
Di quali documenti ho bisogno per rinnovare la patente di guida?
Per rinnovare la patente bisogna portare la documentazione necessaria, ossia la ricevuta di pagamento della visita medica (con costi e modalità diverse a seconda della categoria di patente da rinnovare) e una foto recente formato tessera. Il costo varia, comunque, tra 20 e 60 euro.
In più:
- per tutte le province e regioni escluse Sicilia e Trento: ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa "2S - RINNOVO PATENTE (ESCLUSA REGIONE SICILIA) / DUPLICATO PATENTE CON CONTESTUALE RINNOVO" (c/c 9001 €10,20 e c/c 4028 €16,00)
-solo per la provincia di Trento: ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa tariffa "2Z-RINNOVO PATENTE" (c/c 9001 €10,20 e c/c 4028 €16,00)
-solo per la regione Sicilia: ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa "2T-RINNOVO PATENTE (REGIONE SICILIA) / DUPLICATO PATENTE CON CONTESTUALE RINNOVO" (c/c 9001 €10,20) e ricevuta del versamento dell'imposta di bollo per il certificato medico da effettuare secondo le modalità indicate dalla struttura sanitaria.
-Tariffe motorizzazione per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Quando arriva la patente nuova, dopo il rinnovo?
Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all'interessato: la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente. Successivamente, la patente ufficiale arriverà direttamente dal Ministero all'indirizzo del titolare indicato, entro 15 giorni dalla data della visita medica.
Ogni quanto devo rinnovare la patente?
Secondo il sito del Ministero, le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE devono essere rinnovate:
-ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni
-ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni
-ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni
-ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni
Inoltre, le patenti C1, C1E, C, CE devono essere rinnovate:
-ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni
-ogni 2 anni dopo il compimento dei 65 anni
Dopo i 65 anni la visita di conferma di validità deve essere effettuata in una Commissione medica locale. Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale. Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli.
Le patenti D1, D1E, D, DE devono essere rinnovate:
-ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni
-ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni
-ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni
Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE. Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli. Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/9/2004, che consente la guida dei veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE. Le corrispondenti patenti speciali D1S, DS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.